1. Prodotti interessati
EMC Campo di applicazione e misure transitorie
La direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica si applica qualora i requisiti essenziali NON sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie.
NON si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
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- non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature e
- funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.
- Esempi:
- Cavi, accessori di cavi;
- Apparechi contenenti solo resistenze senza dispositivi regolatrici automatici quali termostati;
- batterie o accumulatori senza circuiti elettronici.
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NON si applica:
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- alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (di cui di seguito);
- a prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002;
- alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'UIT, a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio. (I kit di componenti assemblati da radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio.
- agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.
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