La Energy community come strumento per l'indipendenza energetica
Le Comunità energetiche, nel panorama normativo eurocomunitario, sono state elette a strumento privilegiato per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi declinati nell’ambito della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite del 2015 e successivamente assunti dal cd. Accordo di Parigi ratificato dall’Unione europea nell’ottobre del 2016. Infatti, proprio per il perseguimento di tali obiettivi nel corso del 2018 e 2019 la Commissione UE ha adottato il cd. Clean energy for all europeans package, anche noto come Winter Package o Clean Energy Package, contenente le due direttive che disciplinano per la volta in ambito europeo le Comunità energetiche ovvero la UE 2018/2001 cd. RED II e la UE 2019/944 cd. IEM.
Importante, in questa sede, è ricordare la Direttiva RED II che definisce la “Comunità di energia rinnovabile” all’art. 2 n. 16) come un “soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.
Il legislatore italiano ha recepito tale attraverso il D.Lgs. n. 199 del 08 novembre 2021 anche al fine di consentire il raggiungimento delle Milestones e dei targets del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, nell’ambito della Missione “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, ha impegnato ben 23,78 miliardi di euro per sostenere le energie rinnovabili di cui 2,2 miliardi di euro proprio destinati alla creazione di nuove comunità energetiche.
Ad oggi l’iter legislativo volto a dare piena regolamentazione a tali Comunità è ancora in fase di completamento in quanto è al vaglio della UE la proposta di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica avente ad oggetto il sistema di incentivazione tariffaria sulla quota di energia condivisa nonché la contribuzione a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili. In seguito alla emanazione di tale decreto il GSE dovrà puntualizzare le regole operative volte a chiarire criteri, modalità, requisiti e iter procedimentale per ottenere sia gli incentivi che i contributi a fondo perduto previsti dal PNRR; per agevolare tale processo il 05 giugno scorso il Gestore ha avviato una consultazione di mercato finalizzata ad acquisire ogni utile informazione e contributo.
I futuri provvedimenti del MASE e del GSE si completano con la delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 di ARERA contenente il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che definisce le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e che troverà piena applicazione solo dopo l’entrata in efficacia del decreto del MASE.
Dunque, quando l’assetto normativo dedicato alle Comunità energetiche sarà completo e pienamente in vigore le stesse diventeranno realmente ed efficacemente lo strumento per il conseguimento dell’obiettivo della indipendenza energetica nel nostro Paese e per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi posti dal PNRR. E’, dunque, fondamentale capire di cosa si tratta partendo dalla disamina dell’art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021 che, recependo la definizione di CER fornita dalla Direttiva RED II, l’ha adattata al sistema normativo italiano accentuando come il suo obiettivo non debba mai essere il perseguimento di un lucro imprenditoriale in senso stretto bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui opera. La prima conseguenza di tale configurazione è che dal novero ampio e variegato dei soggetti che possono partecipare alla Energy Community rimangono esclusi quelli che hanno come attività principale lucrativa la produzione di energia.
La CER viene definita come un soggetto giuridico autonomo con impianti di sua proprietà o comunque nella sua piena disponibilità giuridica i cui poteri di controllo e governance sono riservati a persone fisiche, piccole medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia rinnovabile. In merito a quest’ultimo aspetto nel documento di consultazione di cui sopra detto il GSE ha chiarito che per “poteri di controllo” si devono intendere quei “poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.
Per poter costituire CER che soddisfino tali prescrizioni e siano idonee a ottenere le incentivazioni economiche, sarà necessario prevedere negli atti costitutivi l’obbligo di usare l'energia prodotta prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo virtuale in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità; sarà comunque sempre possibile accumulare e vendere l’energia in eccesso attraverso la rete di distribuzione ma anche svolgere attività economiche energetiche ed accessorie alle stesse come gli interventi di domotica o l’istallazione e gestione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Si ricorda che, sulla scorta di quanto disposto dal D.Lgs. n. 199 del 2021, l’autoconsumo virtuale di energia potrà avvenire nell’ambito sotteso alla stessa cabina primaria per impianti con potenza fino ad 1 Mw anche se in realtà la CER potrà estendersi oltre comprendendo tante configurazioni di autoconsumo che disporranno di autonome convenzioni con il GSE in base a quante cabine primarie saranno presenti in tale territorio.
La scelta della forma giuridica della costituenda CER assume pertanto una importanza strategica e funzionale perché dovrà assicurare non solo la piena rispondenza alle caratteristiche delineate dal legislatore, ma anche garantire una flessibilità di gestione consona alle diverse tipologie di soggetti pubblici e privati che possono entrare a far parte della compagine aziendale comunitaria e garantire lo sviluppo di attività complementari anche incentivando forme aggregative che coinvolgano territori sempre più estesi.
Una volta definito lo scheletro organizzativo dell’organismo CER sarà poi fondamentale saper scegliere in modo finalizzato ed efficiente il partner tecnologico a cui affidare la realizzazione dell’infrastruttura e la sua gestione operativa tenendo presente che, per avviare le pratiche e ottenere gli incentivi dal GSE, dovrà essere nominato un referente per il servizio di autoconsumo diffuso. Orbene, di norma il referente è la comunità stessa ma ARERA ha chiarito che sarà possibile conferire un mandato senza rappresentanza ad un terzo che potrà assumere il ruolo di referente della CER nel rispetto delle Regole Tecniche che saranno emanate dal GSE; tale soggetto potrà essere proprio il partner operativo della CER che assumerà di conseguenza una importanza strategica.
Alla luce di quanto brevemente delineato, anche se è ancora in corso di definizione il quadro regolamentare complessivo, è importante cominciare subito a progettare il percorso di creazione delle nuove CER coinvolgendo imprese private e Pubbliche amministrazioni che potranno collaborare in modo attivo avviando forme di Partenariato pubblico privato nel settore energetico. Attraverso tali forme di collaborazione che nel nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 26 del 2023) vengono ora meglio declinate ampliandone le potenzialità, le Amministrazioni locali potranno assumere un ruolo attivo verso la collettività di riferimento selezionando i soci operativi della CER e utilizzando i contributi economici del mercato privato unitamente ai fondi messi a disposizione dal PNRR.
Autore
Avv. Samantha Battiston: Laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2003 è titolare dello studio legale SB e nel 2022 ha fondato la rete PNRR Advisory Avvocati all’interno del network 24 ore avvocati del Sole 24 ore. Fornisce assistenza legale in materia di contrattualistica pubblica, diritto dell'energia, progetti di riqualificazione energetica, Smart city, nuove tecnologie. E’ Advisor dell’Osservatorio Smart City Public Innovation Hub del CRIET dove segue progetti in materia di Smart city e Comunità energetiche collaborando con ENEA. Ha partecipato come docente a corsi di formazione e seminari specialistici ed è autrice di articoli su riviste specializzate; nel marzo 2021 ha pubblicato la monografia dal titolo “Smart city public procurement. Percorso operativo attraverso il codice dei contratti pubblici” e nell’ottobre 2021 la monografia dal titolo “Il monitoraggio delle opere pubbliche negli enti locali: da obbligo a opportunità”.