Garanzie finanziarie - Categoria 8
Ai sensi dell’art. 212, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche, l’iscrizione all’Albo per l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione può essere stipulata presso istituti bancari abilitati al rilascio di cauzione o società di assicurazioni abilitate a esercitare il ramo cauzioni.
Importi
Gli importi di iscrizione all’Albo sono stabiliti dal DM 20/06/2011, il quale distingue le seguenti fasce:
- Fascia di garanzia A: attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:
classi | tonnellate annue di rifiuti trattati | importi |
---|---|---|
A | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate | 3.000.000,00 € |
B | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | 1.500.000,00 € |
C | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | 450.000,00 € |
D | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | 250.000,00 € |
E | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | 100.000,00 € |
F | quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate | 50.000,00 € |
- Fascia di garanzia B: attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi nonché attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d’iscrizione:
classi | tonnellate annue di rifiuti trattati | importi |
---|---|---|
A | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate | 5.000.000,00 € |
B | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | 1.500.000,00 € |
C | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | 500.000,00 € |
D | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | 300.000,00 € |
E | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | 150.000,00 € |
F | quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate | 80.000,00 € |
Il decreto legislativo 152/06 prevede la riduzione del 50% delle garanzie finanziarie per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Indicazioni per la stesura del contratto
Il contratto di fideiussione deve corrispondere esattamente allo schema previsto dall'allegato A del DM 20/06/2011.
Si invita quindi a non inserire sull’originale clausole ulteriori che regolano il rapporto sottostante tra fideiussore ed impresa contraente né a modificare quanto già previsto dal Ministero dell’Ambiente.
Link utili
- Modello di contratto di fideiussione per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (.dotx 46,72 KB)
- Modello di appendice per aumento delle garanzie finanziarie prestate (.dotx 24,59 KB)
- Modello di appendice per riduzione delle garanzie finanziarie prestate (.dotx 25,27 KB)
- Modello di appendice per riduzione delle garanzie finanziarie prestate (.dotx 25,51 KB) ai sensi dell'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 per imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) ed imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Normativa di riferimento
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