Imprese stabilite in Italia
Il comma 3 dell’art. 18 del DM 120/2014 prevede, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
La deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 invece disciplina i casi di variazione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti.
L’impresa cui viene trasferita l’iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione competente presentando la dichiarazione di cui all’allegato “A” (.dotx 54,78KB) della delibera 7/2014, corredata, ove necessario, dall’appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione rilascia la apposita ricevuta che consente all’impresa di proseguire l’attività in attesa del rilascio di formale provvedimento. In difetto l’attività non può essere proseguita.
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