Obbligo ritiro gratuito
Ritiro gratuito "uno contro uno" (art. 11, D.lgs. 49/2014)
I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai Raee (art. 12. c.4).
I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente.
Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq.
I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione.
Fino all'adozione del decreto relativo alle modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero, nonché alla definizione dei requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, deve essere garantita la raccolta separata dei Raee di illuminazione dalle altre categorie di Raee tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei Raee conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni "uno contro zero" (DM 31 maggio 2016 n. 121)
Il decreto 31 maggio 2016 disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo equivalente.
Sono obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’ "uno contro zero" i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.
Diversamente, i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq nonché i distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza non sono obbligati ad effettuare detto ritiro ma, nel caso intendano provvedervi, debbono applicare il decreto.
Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all’interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita secondo le specifiche tecniche dettate dal decreto.
I distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.
I RAEE ritirati sono raggruppati presso il deposito preliminare alla raccolta allestito secondo precise specifiche tecniche. I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell’«uno contro zero».
Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare e il trasporto degli stessi ai centri/impianti autorizzati è effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.
Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3 –bis.
Per il quadro completo degli adempimenti e specifiche tecniche si veda il testo del decreto.
Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare - PDF 77 KB (da compilare e sottoscrivere, nonché contrassegnare con numero progressivo e conservare a cura del distributore per 3 anni allegati in copia al documento di trasporto)
Documento semplificato di trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalità "uno contro zero" dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta o impianto destinatario dei RAEE - PDF 119 KB (da numerare e redigere in 3 esemplari, compilare, datare e firmare dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Allegare inoltre i moduli per il trasporto dal luogo di ritiro al deposito preliminare. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto al centro o all’impianto destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati. Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all’impianto destinatario dei RAEE.
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