Persone fisiche soggette all' obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale F-Gas
Sono tenute all’attestazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le persone fisiche che svolgono le seguenti attività (art. 9, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
- recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui sopra, devono preventivamente iscriversi al Registro F-Gas.
L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica.
L’iscrizione al Registro F-Gas è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere l’attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
Per conseguire l’attestato la persona fisica deve presentare richiesta e completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste per il settore di attività entro il termine di 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro.
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