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Whistleblowing Istituto
In Italia, il c.d. „whistleblowing“ già da anni è stato introdotto e disciplinato a livello normativo quale misura generale di prevenzione della corruzione. La finalità del whistleblowing è quella di contribuire a far emergere reati e altri fatti illeciti, commessi all’interno di un’organizzazione.
Per conseguire tale obiettivo, viene accordata una tutela legale alla persona segnalante (detta anche “whistleblower”) che ha comunicato informazioni sulla presunta commissione di questi fatti illeciti.
La menzionata tutela consiste nel fatto che la segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, viene trattata all’interno di una cornice che garantisce l’assoluta riservatezza. A titolo di esempio, solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché un ristretto numero dei suoi collaboratori possono essere a conoscenza dell’identità della persona segnalante. L’identità della persona segnalante non viene pertanto comunicata ad altre strutture organizzative nel corso dell’istruttoria interna, avviata in conseguenza di una segnalazione. Ciò vale anche per tutti le altre informazioni da cui possa evincersi tale identità.
Le altre strutture organizzative coinvolte nell’istruttoria dovranno quindi limitarsi a verificare la fondatezza dei fatti segnalati, riferendo in seguito gli esiti dei loro accertamenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, infine, sul seguito da dare alle segnalazioni ricevute.
La persona segnalante è inoltre protetta da eventuali ritorsioni, la cui adozione è vietata nei suoi confronti. Nessuna misura che provoca un danno ingiusto alla persona segnalante potrà quindi essere intrapresa a causa della segnalazione.
L'amministrazione della Camera di Commercio ha adeguato la propria procedura per la presentazione e il trattamento delle segnalazioni di whistleblowing alla nuova normativa (D.Lgs. n. 24/2023), in particolare per quanto riguarda le condizioni, le modalità e i limiti della segnalazione.
A seguire la procedura per la gestione delle segnalazioni:
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