Il registro di carico e scarico rifiuti
Con l’introduzione del RENTRI cambiano le regole per la gestione dei registri di carico e scarico. Non cambiano invece le disposizioni di cui all’art. 190 del D.lgs. 152/2006 relativamente ai soggetti obbligati (e esonerati) alla tenuta del registro, la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro con modalità alternative, le tempistiche per l’annotazione dei movimenti e per la conservazione del registro e la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.
Nuovi modelli
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico, di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 da compilarsi secondo le istruzioni riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251.
I nuovi modelli di registro devono essere utilizzati da tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro, in base all’art. 190 del D.lgs. 152/2006, anche se non sono ancora iscritti al RENTRI.
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, anche con modalità alternative, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.
Vidimazione e tenuta digitale dal 13 febbraio 2025
Il passaggio alla vidimazione e tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI avviene gradualmente.
A partire dal 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale sussiste per gli operatori professionali ed i grandi produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Mentre per gli altri produttori obbligati all’iscrizione al RENTRI, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale parte con l’iscrizione al RENTRI.
Per maggiori dettagli consultare il seguente link:
Vidimazione e tenuta del registro in formato cartaceo
Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti tengono il registro in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI da vidimare presso le Camere di Commercio.
Per maggiori dettagli consultare il seguente link:
Tabella scadenze per la tenuta del nuovo modello di registro di carico e scarico in formato digitale e cartaceo
Soggetti obbligati | Termini di iscrizione al RENTRI | Registro di carico e scarico NUOVO MODELLO (in vigore dal 13.02.2025) |
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Tenuta cartacea | Tenuta digitale | ||
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Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 | La tenuta del registro in formato cartaceo non è più prevista | Dal 13.02.2025 con vidimazione digitale e obbligo di trasmissione dati al RENTRI |
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Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25 | Dal 13.02.2025 fino alla data di iscrizione al RENTRI previa vidimazione presso le CCIAA | Dalla data di iscrizione al RENTRI con vidimazione digitale e obbligo di trasmissione dati al RENTRI |
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Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 | Dal 13.02.2025 fino alla data di iscrizione al RENTRI previa vidimazione presso le CCIAA | Dalla data di iscrizione al RENTRI con vidimazione digitale e obbligo di trasmissione dati al RENTRI |
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