Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Soggetti esentati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 ha ridefinito i soggetti obbligati all’iscrizione, prevedendo ulteriori esenzioni per determinati soggetti. 

 

Chi sono?

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al  RENTRI:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i seguenti produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 (Attenzione! Questi soggetti rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori)
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti

I seguenti soggetti sono esclusi se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

 

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