Soggetti esentati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 ha ridefinito i soggetti obbligati all’iscrizione, prevedendo ulteriori esenzioni per determinati soggetti.
Chi sono?
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i seguenti produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 (Attenzione! Questi soggetti rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori)
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
I seguenti soggetti sono esclusi se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
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