Informazioni dirette alla conclusione del contratto
Salvo diverso accordo tra le parti che non siano consumatori, il prestatore deve fornire le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio:
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le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
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il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
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i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
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gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
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le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
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l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Questo obbligo informativo non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Sono state utili queste informazioni?