Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Clausole vessatorie

Le clausole vessatorie sono clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (elenco clausole vessatorie).

Il consumatore, in seguito alla sottoscrizione del contratto, può liberarsi dal vincolo di una clausola vessatoria chiedendo al giudice di dichiararne la nullità. Per il resto il contratto rimane valido.

Una clausola, per quanto vessatoria, non viene invece dichiarata nulla quando il professionista prova che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale col consumatore.

Sono sempre nulle le clausole che, sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

  1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un'omissione del professionista
    (è cioè nulla una clausola che esonera il professionista da responsabilità per danni al consumatore);
  2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista
    (al consumatore non può quindi essere impedito di procedere giudizialmente contro il professionista che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto);
  3. prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
    (il consumatore deve dunque potere conoscere tutte le clausole del contratto e non deve sottoscrivere clausole che rimandano ad altre clausole non inserite nel contratto).

La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Alla Camera di commercio di Bolzano è riconosciuta la legittimazione attiva a proporre l’azione inibitoria delle condizioni generali di contratto presunte vessatorie.

Contratto concluso mediante moduli e formulari

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli e formulari, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Segnalazione alla AGCM

Per i contratti che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, la vessatorietà delle clausole inserite viene dichiarata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Si tratta di una tutela amministrativa che si affianca a quella giudiziaria per poter arrivare al riconoscimento della vessatorietà delle clausole e ad eventualmente a sanzionare il professionista che ha predisposto il contratto.

Esempi di clausole vessatorie

  • E' considerata inefficace la clausola che stabilisce che l’acconto versato dal consumatore sarà incamerato dal professionista in caso di ripensamento o inadempienza, mentre il consumatore non ha diritto ad analoga somma in caso di ripensamento o inadempienza del professionista.
  • E' altresì considerata inefficace la clausola che prevede a carico del consumatore una penale di importo eccessivamente oneroso in caso di ritardo nell'adempimento.
  • Una clausola è vessatoria quando consente solamente al professionista di recedere dal contratto e in tal caso di trattenere il corrispettivo già versato dal consumatore per prestazioni non ancora adempiute. 

Riferimenti normativi

Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Consultazione della normativa di riferimento: http://www.normattiva.it/

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