Procedimento
Presentazione della domanda al giudice
I cittadini che scelgono di attivare il procedimento europeo devono compilare e presentare al giudice competente il “modulo A” (modulo standard di domanda - allegato I del Regolamento CE n. 861/2007) che deve contenere la descrizione delle prove a sostengo della domanda e eventualmente essere accompagnato da documenti giustificativi (ricevute, fatture, ecc.)
Le norme di diritto dell’Unione europea stabiliscono la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri (Regolamento CE n. 44/2001).
Le norme di diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabiliscono a quale giudice deve essere sottoposta la controversia (atlante giudiziario europeo in materia civile).
Se il giudice al quale il cittadino si è rivolto, ritiene che la domanda non sia completa o debba essere rettificata, può chiedere alla parte di integrarla o correggerla. A tal fine il giudice utilizza il “modulo B” (allegato II del Regolamento CE n. 861/2007).
Svolgimento
Se la domanda viene accolta dal giudice, il procedimento viene notificato alla parte convenuta in giudizio tramite il “modulo C” (allegato III del Regolamento CE n. 861/2007) entro 14 giorni dalla ricezione della domanda. Il convenuto ha la possibilità di replicare alla domanda compilando la parte del modulo C a lui riservata entro 30 giorni dalla notificazione e nella lingua dell’organo giurisdizionale adito.
Entro 14 giorni dalla ricezione della replica del convenuto, il giudice invia copia della documentazione all’attore.
Tutto il procedimento si svolge in forma scritta. Il giudice può procedere a un’udienza solo se lo ritiene necessario o se richiesto da una delle parti. L’udienza può eventualmente essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione disponibili.
Conclusione del procedimento
La sentenza a conclusione del procedimento viene emessa dal giudice entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie per la decisione.
Riconoscimento ed esecuzione della sentenza all’estero
La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Su richiesta di una delle parti l’organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo alla sentenza utilizzando il “modulo D” (allegato IV del Regolamento CE n. 861/2007) senza ulteriori spese.
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