Verifica d'idoneitá del responsabile tecnico
La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Con Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 (PDF 1 MB) il Comitato Nazionale ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
Maggiori informazioni sullo svolgimento delle verifiche:
- Materie oggetto delle verifiche di idoneità (PDF 251 KB)
- Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB)
- Modalità di svolgimento delle verifiche (PDF 93 KB)
I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
Avviso: Una volta completata l'iscrizione, se il candidato rinuncia oppure non si presenta alla verifica, i pagamenti effettuati non potranno né essere rimborsati né essere ritenuti validi per una verifica successiva.
Verifica iniziale
L’idoneitá conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
Il soggetto in possesso dell’idoneità conseguita mediante verifica iniziale, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli. Per maggiori informazioni prego consultare Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB).
Verifica di aggiornamento dell’idoneitá
La stessa può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all’art. 2, comma 4 della deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Prot. n. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione. Per maggiori informazioni prego consultare Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB).
Dispensa dalle verifiche
Nuove disposizioni vigenti dal 1 aprile 2025
Con deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 sono state apportate ulteriori modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio:
Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.
La domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico deve essere presentata telematicamente dal legale rappresentante tramite il servizio “Agest Telematico”.
Link utili:
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