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Verifica d'idoneitá del responsabile tecnico
La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Con Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 (PDF 1 MB) il Comitato Nazionale ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
Maggiori informazioni sullo svolgimento delle verifiche:
- Materie oggetto delle verifiche di idoneità (PDF 251 KB)
- Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB)
- Modalità di svolgimento delle verifiche (PDF 93 KB)
I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
Avviso: Una volta completata l'iscrizione, se il candidato rinuncia oppure non si presenta alla verifica, i pagamenti effettuati non potranno né essere rimborsati né essere ritenuti validi per una verifica successiva.
Verifica iniziale
L’idoneitá conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
Il soggetto in possesso dell’idoneità conseguita mediante verifica iniziale, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli. Per maggiori informazioni prego consultare Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB).
Verifica di aggiornamento dell’idoneitá
La stessa può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all’art. 2, comma 4 della deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Prot. n. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione. Per maggiori informazioni prego consultare Criteri di svolgimento delle verifiche (PDF 109 KB).
Dispensa dalle verifiche
Nuove disposizioni vigenti dal 5 settembre 2023
Con deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 e deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sono state apportate delle modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente ed ininterrottamente, nonché per sedici anni complessivi abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto di rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata.
La richiesta di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi della Delibera 4/2023, deve essere presentata telematicamente tramite il servizio “Agest Telematico” alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza;
La domanda di dispensa deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B (.dotx 39 KB) della delibera 4/2023.
L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
Disposizioni transitorie
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16 ottobre 2023 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2022.
Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
Con circolare n. 9 del 21 novembre 2022, il Comitato nazionale ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni. Con deliberazione prot. n. 9 del 28.07.2021 lo stesso Comitato, in considerazione della sospensione delle verifiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID19, ha modificato i termini del regime transitorio e la data a partire dalla quale è possibile sostenere la verifca di aggiornamento.
Link utili:
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