Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) cartaceo
L’art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha prorogato fino al 15 settembre 2026 l’utilizzo del FIR cartaceo in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.
Emissione del FIR cartaceo
L’emissione e la vidimazione avvengono esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.
L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:
- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.
La compilazione può essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
L’art. 6 comma 1 del Decreto 4 aprile 2023 n.59 stabilisce che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il FIR in formato cartaceo.
Pertanto, i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.
La registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di emettere digitalmente il primo FIR.
Gestione del FIR cartaceo da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
Produttore
Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie. È consentita la stampa FRONTE / RETRO del formulario cartaceo.
Particolarità dell’ ”Allegato FORMULARIO RIFIUTI”: lo stesso deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l’intermodalità.
Se si utilizza la funzione “vidima FIR vuoto” disponibile con i servizi di supporto per procedere alla compilazione manuale del FIR, il servizio di supporto emette tutti i fogli compreso l’ “Allegato FORMULARIO RIFIUTI”: l'utente potrà stampare solo i primi due fogli.
Trasportatore
Anche il trasportatore firma entrambe le copie del formulario in maniera autografa e lascia una di esse al produttore. Il trasportatore può integrare la copia in suo possesso aggiungendo eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi straordinari accaduti durante il trasporto (per esempio sosta tecnica o trasbordo parziale o totale).
Destinatario
Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata) e la sottoscrive. In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) del FIR cartaceo che conserva mentre in caso di accettazione per intero rilascia la riproduzione al trasportatore.
N.B.
Il trasportatore provvede a trasmettere la copia del FIR sottoscritto dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e riportati nel FIR.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
a) consegna diretta;
b) posta elettronica certificata;
c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
Link utili
Sono state utili queste informazioni?





