Requisiti del responsabile tecnico
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Il contenuto sarà adeguato alle nuove disposizioni ai sensi della delibera n. 6 del 26 novembre 2025 (requisiti e modalità attuative del ruolo di responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120) che entra in vigore il 2 gennaio 2026.
Con deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, entrata in vigore il 2 gennaio 2026 , il Comitato Nazionale dell'Albo ha riformato la materia del responsabile tecnico con importanti novità riguardo ai requisiti e alle verifiche di idoneità.
I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
1. Requisiti soggettivi (PDF 375 KB)
2. Idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione (PDF 126 KB)
Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione,
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione,
c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
d) come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.
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