Il responsabile tecnico
Le imprese e gli enti che fanno domanda di iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi e professionali stabiliti dal Comitato Nazionale.
Compiti e responsabilitá
Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti summenzionati.
Il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati.
Con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 1 del 23 gennaio 2019 sono state emanate prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico:
Requisiti
Per potere svolgere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso deve disporre di requisiti specifici che sono diversi a seconda della categoria e classe oggetto di iscrizione:
Verifica dell’idoneità
L’idoneità professionale del responsabile tecnico è parte dei requisiti ed è attestata mediante verifica che consiste in una prova scritta con quiz a risposta multipla:
Attività di affiancamento
Questa attività permette di acquisire anni di esperienza come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico:
Cessazione dell'incarico di responsabile tecnico
Il Comitato Nazionale ha stabilito con propria deliberazione le procedure da seguire nel caso in cui si verifichi la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa:
Normativa di riferimento (circolari e delibere emanate dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali):
- Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 (dispensa dalle verifiche di idoneità)
- Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 (applicazione disposizioni delibere n. 6/2017 e succ. mod./integ e n. 1/2020)
- Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 (dispense dalle verifiche di idoneità)
- Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 (applicazione disposizioni deliberazione n. 6/2017)
- Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 (modifiche/integrazioni alle deliberazioni n. 6/2017 e n. 4/2019)
- Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021 (proroga del periodo transitorio)
- Deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021 (pubblicazione delle informazioni sul portale dell'Albo)
- Deliberazione n. 5 del 3 giugno 2021 (modifiche ai quiz della verifica di aggiornamento)
- Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021 (requisiti dei resp. tecnici - regime transitorio)
- Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020 (cessazione dell'incarico di resp. tecnico)
- Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 (chiarimenti sui resp. tecnici dispensati dalle verifiche)
- Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 (criteri e modalità di svolgimento delle verifiche)
- Deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019 (modifiche/integrazioni alla deliberazione n. 6/2017)
- Circolare n. 152 del 7 dicembre 2018 (chiarimenti sul resp. tecnico in cat. 10)
- Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 (abrogata con deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022)
- Deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017 (abrogata con deliberazione prot. n. 04/ALBO/CN del 25 giugno 2019)
- Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 (abrogata con deliberazione prot. n. 04/ALBO/CN del 25 giugno 2019)
- Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (requisiti del resp. tecnico - modificata dalle deliberazioni n. 3 del 25 giugno 2019, n. 7 del 16 novembre 2022, n. 4 del 26 luglio 2023 e n. 1 del 6 marzo 2025)
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