Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

FIR digitale (xFIR)

Il FIR digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche pubblicate sul sito del RENTRI. 

 

L’emissione del FIR digitale

A partire dal 13 febbraio 2026* l'emissione del FIR in formato digitale (xFIR) diventa obbligatoria per i seguenti soggetti iscritti al RENTRI:

  • produttori/detentori di rifiuti pericolosi;
  • produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, con più di 10 dipendenti.

* L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone che fino alla data del 15 settembre 2026 viene prorogata la possibilità di usare il FIR in modalità cartacea in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59.

Il FIR è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

  • i sistemi gestionali degli operatori;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione

Prima dell’avvio del trasporto, il FIR digitale (xFIR) può essere emesso e compilato:

  • dal produttore/detentore;
  • oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore);

modificato:

  • dal produttore/detentore
  • dal trasportatore

annullato dal soggetto che lo ha vidimato.

Al momento dell’avvio del trasporto Il FIR digitale (xFIR) deve essere completo dei dati relativi a: produttore/detentore, destinatario, trasportatore (uno o più), intermediario (se presente), caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio trasporto, cognome e nome del conducente, targa automezzo; e deve essere firmato digitalmente dal:

  • produttore/detentore
  • trasportatore

Dopo l’avvio del trasporto: una volta che trasportatore e produttore/detentore hanno firmato digitalmente il FIR digitale, i dati inseriti al momento dell’avvio del trasporto di cui al punto precedente non possono più essere modificati. Il FIR non può essere annullato. 
 
Durante il trasporto: se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR digitale (xFIR). Il trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR digitale a seguito degli aggiornamenti.

Conclusione del trasporto: il destinatario inserisce i dati di accettazione o respingimento. Il destinatario sottoscrive digitalmente il FIR digitale (xFIR) al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto. In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR digitale, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
Il rifiuto non accettato può:

  • essere restituito al produttore/detentore;
  • essere conferito a un altro impianto di trattamento rifiuti. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del nuovo destinatario nel campo 16 del FIR e lo sottoscrive digitalmente.
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