Requisiti per l'esercizio dell'attività
Per poter esercitare l’attività di agente e rappresentante di commercio devono essere dimostrati i seguenti requisiti:
- avere un'età non inferiore agli anni 18;
- non essere dipendente da persone, associazioni od enti pubblici e privati (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50%);
- non essere iscritto nel Registro delle imprese con attività di mediazione e di non esercitare attività di mediazione;
- di essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.127 del RD 773/1931 in caso si è rappresentante o agente di commercio per un’impresa estera trattando per questa oggetti preziosi in Italia;
- aver stipulato un contratto di agenzia (mandato di agenzia o rappresentanza) con l’impresa-mandante;
- essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche;
- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni ovvero provincie;
- aver esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività in qualità di titolare, legale rappresentante, collaboratore familiare, socio lavoratore di una impresa esercente il commercio o la produzione con vendita o la somministrazione di alimenti e bevande;
- aver prestato la propria opera qualificata per almeno 2 anni nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della SCIA, anche non continuativi, quale lavoratore dipendente - con la qualifica di viaggiatore piazzista e/o inquadramento al 1° e 2° livello del contratto del commercio ovvero 6° e 7° livello del contratto dell’industria con l’effettivo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (in caso di lavoro part time, la durata dell’attività lavorativa si prolunga per quella percentuale che manca al raggiungimento di un rapporto di lavoro full time);
- essere in possesso del Decreto di riconoscimento del competente Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio - Provincia di Bolzano riguardo le qualifiche professionali ottenute in un Paese CE;
- essere in possesso di tutti i seguenti requisiti morali:
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646;
- non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione , emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444,445 CPP) qualora siano state applicate pene accessorie), salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (art. 5, legge 204/1985, lett. c), art. 74 decreto legislativo 59/2010;
Società con più legali rappresentanti
- a) Nell’eventualità che una società disponga di più legali rappresentanti, tutti singolarmente e personalmente devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di rappresentante/agente di commercio; in questo caso va compilato il modello aggiuntivo “Intercalare SCIA - Agenti/rappresentanti di commercio per ogni legale rappresentante (escluso il dichiarante questa SCIA) e allegato alla presente SCIA.
- b) Qualora non tutti i legali rappresentanti risultino in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente/rappresentante di commercio, questi non possono ricoprire la funzione di legale rappresentante e di conseguenza le loro competenze e l’iscrizione al Registro delle imprese sono da rettificare.
Titoli di studio riconosciuti come qualifica professionale
I diplomi indiati nel presente elenco sono in ogni caso riconosciuti. Altri diplomi, non indicati in questo elenco, verranno esaminati caso per caso sulla base del relativo piano di studi presentato all'ufficio dall'interessato.
- Diploma di qualifica ad indirizzo commerciale - 3 anni: addetto alla contabilità d’azienda; addetto alla segreteria d’azienda; addetto alle aziende di spedizione e trasporto; addetto alla conservazione dei prodotti alimentari; addetto agli uffici turistici; addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo; operatore della gestione aziendale; operatore dell’impresa turistica, operatore d'ufficio, diploma di fine apprendistato commesso di vendita (Provincia di Bolzano).
- Diploma di maturità ad indirizzo commerciale: ragioniere e perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; ragioniere ad indirizzo mercantile; ragioniere e perito commerciale programmatore; perito turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; analista contabile; segretario di amministrazione; operatore commerciale; operatore commerciale dei prodotti alimentari; operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico dei servizi turistici; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico impresa turistica, indirizzo amministrazione finanza e marketing.
- Diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economico-marittime, statistica, sociologia, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative.
Titoli di studio conseguiti all’estero
Affinché i diplomi e i titoli accademici conseguiti in uno Stato estero (UE e non UE) abbiano valore legale in Italia, è necessario il riconoscimento.
Per essere validi come requisito professionale per l'attività in questione e avere valore legale in Italia, questi diplomi e titoli accademici devono essere riconosciuti come equipollenti. L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma o titolo academico conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico diploma o titolo conseguibile in Italia.
- Per ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi scolastici, è necessario che i cittadini dell'Unione Europea (anche i cittadini dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein), nonché i cittadini della Svizzera o di San Marino) in possesso di un titolo di studio estero presentino una domanda corrispondente alla Direzione dell'Istruzione tedesca, italiana o ladina. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.
- Per i titoli accademici la domanda di riconoscimento (l’equipollenza) deve essere presentata a un'università italiana competente. Sia i cittadini UE sia gli extra-UE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Attività lavorativa effettuata all’estero
L’attività lavorativa effettuata all’estero non può essere fatta valere direttamente come qualifica professionale per l'inizio dell'attività in questione, ma deve prima essere riconosciuta. Le domande per il riconoscimento del lavoro professionale svolto all'estero (nell'UE), anche in combinazione con i diplomi, devono essere indirizzate alla Ripartizione Artigianato, Industria e Commercio della Provincia di Bolzano (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ufficio provinciale), quelle per il lavoro professionale svolto all'estero fuori dall'UE al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero).
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