Visti su documenti per il commercio estero
Le Camere di commercio dell’Unione Europea devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. La Camera di commercio conserva una copia di ogni documento, certificato o visto secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione.
Dichiarazioni negative, incompatibili con le norme dell’Unione Europea e/o leggi nazionali non possono essere certificate, quali ad esempio:
- menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione
- che le merci non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative
Le richieste di visto vengono normalmente evase dalla Camera di commercio entro 48 ore dal ricevimento della domanda, ma se possibile il giorno stesso.
Tipologie di Visto
Le Camere di commercio appongono i seguenti 3 tipi di visto:
1. Visto poteri di firma
L’ex visto “conformità firma” è stato sostituito dal “visto poteri di firma” del dichiarante e viene apposto sulle dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili, per esempio su:
- Fatture di esportazione
- Dichiarazioni
- Contratti
- Scritture private
- Dichiarazioni varie
2. Visto di deposito
Il visto riguarda documenti emessi da un Organismo o Ente ufficiale (Organismi internazionali, Istituti Nazionali di Certificazione, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ecc.), la cui esattezza e credibilità la Camera di commercio non può accertare:
- Certificati sanitari
- altre tipologie di certificati
- Attestato di libera vendita
- Anexo IX
3. Legalizzazione della firma (ex-UPICA) viene apposto esclusivamente come ulteriore visto
La legalizzazione (ex-UPICA) consiste nell‘apposizione di un ulteriore visto per l’autentica della firma del funzionario della Camera di commercio apposta sul Certificato di Origine o sui documenti per il commercio estero. I funzionari camerali alla legalizzazione delle firme - con specifica delega - sono comunicati in via preliminare a tutte le Autorità competenti (Ambasciate estere in Italia, Prefetture, Ministeri interessati).
L’Apostille - Convenzione dell'Aja
L’Apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale (a.s., i funzionari della Camera di commercio) che legalizza un atto o certificato.
La legalizzazione della firma apposta dai funzionari della Camera di commercio di Bolzano è a cura del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.
NB: Non è possibile apporre l'apostilla su un documento stampato in azienda. In questo caso, i documenti devono essere firmati a mano dal funzionario della Camera di commercio.
Legalizzazione da parte del Consolato
La legalizzazione apposta dalla Camera di commercio non sempre è sufficiente a perfezionare la validità del documento all'estero;
I Paesi arabi, in particolare, possono richiedere che il documento vistato e legalizzato dalla Camera di commercio venga ulteriormente legalizzato da organismi intermedi (es. JIAC - Joint Italian Arab Chamber of Commerce) o dal proprio Consolato.
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