Obblighi di informazione B2C
Quali ulteriori informazioni vanno fornite a un consumatore?
Se l’acquirente è un consumatore, oltre alle informazioni su indicate dovranno essere fornite, prima della stipula del contratto e in modo chiaro e comprensibile, anche le seguenti informazioni (art. 49 CDC):
- caratteristiche principali delle merci/dei servizi
- identità del professionista
- indirizzo, numero di telefono, e-mail, fax (se esistente), per permettere al consumatore un contatto rapido e semplice
- se non corrispondente all’indirizzo di cui al punto c), l’indirizzo al quale il consumatore potrà indirizzare eventuali reclami
- il prezzo complessivo delle merci o del servizio, compresi imposte, costi aggiuntivi per spedizione o altro; se il prezzo o le spese aggiuntive non sono quantificabili a priori, andrà indicato il metodo di calcolo
- eventuali costi aggiuntivi per la stipula telematica del contratto
- le condizioni di pagamento, esecuzione del contratto e di fornitura; la data entro la quale dovrà essere effettuata la fornitura della merce o del servizio
- se è previsto un diritto di recesso: le condizioni, le scadenze e le modalità per esercitare tale diritto e il rispettivo modulo da utilizzare
- l’informazione che le spese per la restituzione della merce, in caso di ricorso al diritto di recesso, sono a carico del consumatore
- se viene esercitato il diritto di recesso, in alcuni casi (quali la fornitura di gas, corrente o acqua) al professionista spetta il costo minimo
- se non è previsto alcun diritto di recesso, ciò va comunicato al consumatore
- avvertenza sulla garanzia di legge
- se presenti, indicazione di eventuali garanzie aggiuntive e assistenze successive (ad esempio servizio clienti)
- qualora applicabile, la presenza di un codice di condotta e come ottenere una copia dello stesso
- la durata del contratto o - se si tratta di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a rinnovo automatico - le condizioni per il recesso dal contratto
- se applicabile, gli obblighi contrattuali del consumatore
- se applicabile, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziare che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista
- se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
- qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software;
- se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e’ soggetto e le condizioni per avervi accesso
Tutte le informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore in forma scritta, durevole, con un linguaggio chiaro e comprensibile PRIMA della stipula del contratto.
Ottimale sarebbe pubblicare le informazioni sul sito o mandarle per iscritto via mail al consumatore. Per informazioni incomplete o fornite in modo non corretto sono previste sanzioni amministrative! In caso di mancate informazioni sui costi aggiuntivi o sui costi per la restituzione della merce con ricorso al diritto di recesso le rispettive spese sono a carico del professionista. Al professionista conviene sicuramente poter provare la trasmissione delle informazioni: il venditore deve poter dimostrare di aver fornito le informazioni necessarie!
Sono state utili queste informazioni?