Procedimento
L’assistenza di un avvocato/ un'avvocatessa è necessaria nelle mediazioni obbligatorie e in quelle disposte dal giudice in corso di causa. Nei casi di mediazione facoltativa le parti possono scegliere se farsi assistere o meno da un legale.
Ai sensi della deliberazione della Giunta Camerale n. 3 del 10.01.2011 il responsabile dell’Organismo di mediazione nomina i mediatori/le mediatrici su indicazione del Consiglio arbitrale (composto da sette membri). Il Consiglio arbitrale viene convocato circa ogni due settimane.
La nomina del mediatore o della mediatrice e l’invito al primo incontro di mediazione vengono comunicati dalla Segreteria alle parti e, se conosciuti, ai rispettivi legali.
La parte invitata/le parti invitate comunicano fino a tre giorni prima dell'incontro se intendono partecipare e versano l'indennità di mediazione dovuta.
Al primo incontro di mediazione il mediatore o la mediatrice espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo.
Il primo incontro ha una durata massima di due ore e può concludersi con oppure senza un accordo. In caso di bisogno si possono fissare ulteriori sedute. I costi dovuti all’Organismo di mediazione dipendono dal valore della controversia, dal numero di riunioni e dall'esito positivo o negativo (vedasi il punto tariffe).
Qualora le parti dovessero trovare con l’ausilio del mediatore o della mediatrice una soluzione, questa formerà il verbale di accordo; se invece non si raggiunge un accordo, il verbale menzionerà solo il fallito tentativo di mediazione.
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