Nuove varietà vegetali
Una "nuova varietà vegetale" è una varietà nuova, distinta, omogenea e stabile. In particolare la varietà si considera:
- nuova: se prima del deposito della domanda di protezione non è mai stata commercializzata o ceduta a terzi (nell'UE da più di un anno);
- distinta: se è chiaramente distinguibile da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data di deposito della domanda di protezione;
- omogenea: se è sufficientemente uniforme nelle caratteristiche pertinenti e rilevanti ai fini della protezione;
- stabile: se mantiene le caratteristiche pertinenti e rilevanti ai fini della protezione nelle successive riproduzioni o moltiplicazioni.
La persona che ha creato, scoperto e messo a punto una nuova varietà vegetale è definita "costitutore". I diritti conferiti dalla legge (di produzione o riproduzione, di vendita o offerta, esportazione o importazione ecc.) al costitutore durano 20 anni a decorrere dalla data di concessione della domanda. Per gli alberi e le viti tale diritto dura 30 dalla data della concessione.
La richiesta può essere presentata entro un determinato periodo dopo la prima commercializzazione. In aggiunta, la varietà deve essere designata da una denominazione.
Protezione in Italia
La richiesta di protezione per l’Italia deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (online o attraverso le Camere di commercio) secondo le modalità stabilite.
Sul sito internet dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono disponibili i rispettivi moduli di domanda.
Protezione in UE
La protezione per una nuova varietà vegetale può essere richiesta anche per tutti i Paesi dell’Unione Europea, rivolgendosi all’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (CPVO - Community Plant Variety Office) con sede ad Angers (Francia).
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