Banca Dati F-GAS: Operatori di apparecchiature
Che cosa si intende per “operatore”?
Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal D.P.R. 146/2018. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
Accesso alla banca dati F-GAS
Gli operatori delle:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c) pompe di calore fisse;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f) commutatori elettrici
verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati gas fluorurati https://operatori.fgas.it/ e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le informazioni di cui all’art. 16, commi 4, 5 e 7 del D.P.R. 146/2018 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento.
Per potere consultare gli interventi svolte da imprese/persone certificate, gli operatori devono essere in possesso del codice di apparecchiatura e del codice di intervento.
Importante! Se l’operatore utilizza proprio personale iscritto al registro F-GAS e in possesso di certificato per le attività di controllo delle perdite, installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento è tenuto a comunicare gli interventi alla banca dati F-GAS.
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