Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Etichettatura dei prodotti di pelletteria

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria

Il Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68, in vigore dal 24 ottobre 2020, reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini “cuoio”, “pelle”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio” [di cui all’art. 2] ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali e dei manufatti con essi fabbricati.

È vietata l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con detti termini, anche in lingua diversa dall’italiano, di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni stabilite.

I materiali e i manufatti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla previgente legge 16 dicembre 1966 n. 1112 possono, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell’esaurimento delle scorte.

Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini di cui sopra per i materiali o i manufatti con essi fabbricati è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli al fine di individuare la loro composizione ed è responsabile dell’esattezza delle informazioni fornite. Per la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, sono previste sanzioni da 1.500 euro a 20.000 euro.

Il distributore deve verificare la presenza dell’etichetta e la corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate nel documento commerciale di accompagnamento. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro.

Le disposizioni non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE [concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature]. Inoltre, queste disposizioni non si applicano alle definizioni ed all’uso dei detti termini nei materiali e nei manufatti con essi prodotti che sono fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato membro EFTA, parte dell’accordo SEE.  

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