Comunità energetiche
Il legislatore contempla per cittadini, aziende ed enti pubblici la possibilità di unirsi per produrre e utilizzare congiuntamente energia.
Comunità energetiche – Una classificazione
Fondamentalmente ci sono due tipologie di comunità energetiche. La prima è la comunità energetica rinnovabile, determinata dalla Direttiva UE 2018/2001 RED II sulle comunità energetiche, che consente la condivisione di energia rinnovabile prodotta a livello locale (compresa la produzione di energia elettrica generata da biomassa), fermo restando che gli impianti di produzione debbano essere situati nelle vicinanze dei membri della comunità stessa. La seconda tipologia è la comunità energetica dei cittadini ai sensi della Direttiva (EU) 2019/944 IEM relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Si tratta di un gruppo di autoconsumatori che agisce collettivamente nel produrre e nell’utilizzare energia elettrica (anche non rinnovabile) a livello interregionale. Oltre alla produzione e allo stoccaggio di energia, anche la distribuzione può essere gestita dalla comunità energetica. Per le comunità energetiche sono fondamentali le figure dei “prosumer”, che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di un bene.
Cos’è una comunità energetica?
Una comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico e si basa sulla partecipazione aperta e volontaria. Si tratta di un soggetto giuridicamente indipendente e autonomo, controllato da azionisti o soci. Le comunità energetiche rinnovabili devono essere ubicate entro confini definiti ovvero in prossimità degli impianti di produzione o delle energie rinnovabili utilizzate. Gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali e amministrazioni comunali. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
Premesse
Chi aderisce alla comunità energetica rinnovabile genera energia da autoconsumo mediante impianti con una capacità totale non superiore a 1 MW (megawatt). Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile realizzati dalla comunità devono essere stati messi in funzione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021. Si potranno utilizzare anche impianti già esistenti, purché non rappresentino più del 30% della produzione totale di energia elettrica della comunità. Tutti gli impianti devono essere di proprietà o a disposizione della comunità.
Vantaggi
Creare una comunità energetica comporta numerosi vantaggi per i suoi membri. Questi includono risparmi sull’acquisto di energia elettrica per i prosumer, la vendita dell’energia inutilizzata al prezzo di mercato, una tariffa promozionale sull’“energia elettrica condivisa” virtualmente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e vantaggi fiscali (ad esempio il superbonus del 110 percento).
Ostacoli attuativi
I ritardi del legislatore nazionale nel recepimento della legislazione europea e nella definizione dei criteri di attuazione stanno facendo posticipare la formazione delle comunità energetiche in Italia.