Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Le pratiche commerciali ingannevoli

Le pratiche commerciali ingannevoli si distinguono in pratiche commissive e pratiche omissive.

 

1. Pratiche commerciali ingannevoli commissive:

 

Sono tali le pratiche che contengono informazioni non rispondenti al vero o che, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee a indurre in errore in consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

  • l'esistenza o la natura del prodotto; 
  • le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore ed il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; 
  • la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione od all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; 
  • il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
  • la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
  • la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti di cui egli dispone o che ha ricevuto; 
  • i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo) sulle garanzie della vendita dei beni di consumo. 

È anche considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o é idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

  • una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e gli altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
  • il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. 
  • una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.

E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

 

2. Le pratiche commerciali ingannevoli omissive:

 

Sono considerate tali le pratiche che, sia pur tenendo conto di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso (in primo luogo i limiti tecnici del mezzo di comunicazione impiegato), omettono di fornire informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno nel caso concreto per prendere una decisione commerciale consapevole o la cui omissione è idonea a indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.

Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questo non risulti già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

  • le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
  • l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
  • il prezzo finale (ossia comprensivo di tasse e tutti i costi aggiuntivi, trasporto, consegna, spedizione); se il prezzo non può essere calcolato in anticipo (a causa della natura del prodotto o del servizio) è necessario spiegare le modalità di calcolo del prezzo; quando le spese aggiuntive non possono essere calcolate in anticipo, è necessario indicare il fatto che tali spese saranno o potrebbero dover essere pagate
  • le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale
  • l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto
  • per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.

Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da diversi commercianti o consumatori tramite parole chiave o altre voci, i consumatori devono essere informati chiaramente riguardo ai principali parametri che determinano l’elenco (ranking) dei risultati visualizzati e l’importanza relativa di tali parametri.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.

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