La garanzia convenzionale (commerciale)
Il codice del consumo prevede la possibilità per il produttore o per il rivenditore di fornire al consumatore una garanzia aggiuntiva rispetto alla garanzia legale, che può essere gratuita o a pagamento. Questa garanzia c.d. commerciale non sostituisce o limita la garanzia legale obbligatoria.
Chiunque offre una garanzia convenzionale deve sempre specificare che si tratta di una garanzia diversa e aggiuntiva e deve specificarne, in modo chiaro e comprensibile:
- l’oggetto,
- la durata,
- l’estensione territoriale,
- il nome o la ditta di chi la offre,
- il domicilio o la sede di chi la offre.
Inoltre deve essere redatta in lingua italiana e resa disponibile per iscritto.
La garanzia convenzionale potrebbe prevedere una durata più lunga di quella prevista dalla legge, oppure potrebbe prevedere una discrezionalità maggiore nella scelta dei rimedi (riparazione, sostituzione, risoluzione, riduzione del prezzo). Potrebbe inoltre avere ad oggetto difetti non rientranti nella garanzia legale di conformità (es. garanzia contro la muffa o la ruggine) oppure prestazioni accessorie al contenuto tipico del contratto (es. assistenza o manutenzione presso un determinato centro di vendita al dettaglio).
Sono state utili queste informazioni?