Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Modulistica e tariffe

Dal 01.01.2008 sono in vigore le nuove tariffe metriche della Camera di commercio di Bolzano.  Dal 01.01.2009 sono state rielaborate le tariffe, in particolare è stato tenuto conto della convenzione con i distributori di benzina pubblici. Dall'anno 2011 le tariffe sono state ridotte. Le nuove tariffe metriche sono soggette all'Iva.

Le stesse vengono applicate in riferimento all’effettuazione delle verifiche prime e periodiche di strumenti metrici legali e fatturati dalla Camera di commercio al fabbricante metrico richiedente (verifica prima) nonché all’utilizzatore dello strumento (verifica periodica) a verifica eseguita.

Assistenza tecnica obbligatoria
Per la maggiore parte di tipologie di strumenti metrici il fabbricante metrico richiedente nonché l’utilizzatore dello strumento è tutt’ora tenuto a nominare a proprie spese una ditta che presta l’assistenza tecnica all'Ufficio metrico nell’ambito della verifica metrica (per esempio un riparatore/manutentore metrico e mezzi di prova idonei). Fanno eccezione a proposito le bilance a funzionamento non automatico con portata massima fino a 30 kg (per esempio le bilance da banco), per le quali non sussiste alcun obbligo di nominare l’assistenza tecnica.

Le nuove tariffe riguardano inoltre la sorveglianza sui controlli dei preimballaggi presso i produttori previsti dalla legge nonché il procedimento di autorizzazione dei laboratori privati abilitati all’effettuazione della verifica periodica.

I nuovi moduli di richiesta
Onde evitare problemi tecnici-amministrativi i fabbricanti metrici richiedenti nonché gli utilizzatori di strumenti metrici sono invitati a compilare i relativi moduli di richiesta di verifica in modo corretto e completo e di firmarli.

Nel caso in cui è previsto che il richiedente nomini obbligatoriamente una ditta di assistenza tecnica è indispensabile compilare il punto 4 del modulo di “richiesta di verificazione a domicilio”, altrimenti la richiesta sarà ritenuta non valida.

Distributori di carburante pubblici
L’art. 10 del D.M. 07.12.2006 prevede che al settore della distribuzione su strada dei carburanti si debbano applicare le tariffe sulla base di una convenzione, stipulata tra le associazioni dei proprietari degli strumenti metrici, le organizzazioni sindacali dei gestori, l’Unione italiana delle camere di commercio ed il Ministero dello Sviluppo Economico. Detta convenzione è stata stipulata nel mese di dicembre 2008 ed è stata integrata nelle nuove tariffe metriche dell'anno 2009.

La suddetta convenzione non riguarda, invece, i distributori di carburanti privati. Non riguarda neanche le verifiche prime ed i collaudi di posa in opera di complessi di misura ed apparecchiature associate presso i distributori pubblici, per i quali la richiesta di verifica deve essere presentata dal fabbricante metrico (installatore) che si assume anche i relativi costi.

Importi
Le nuove tariffe metriche sono state stabilite sulla base della Legge finanziaria 23.12.2005, n. 266, nonché del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.12.2006 e delle linee guida elaborate dall'Unione delle camere di commercio, tenendo conto dei principi di efficienza e di copertura dei costi nell'ambito dello svolgimento dei servizi di verifica.

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