Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

FIR digitale dal 13 febbraio 2026

Il FIR digitale è un documento  informatico il cui  formato è definito con le specifiche tecniche pubblicate sul sito del RENTRI. 

 

A partire dal 13 febbraio 2026 l'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al RENTRI nei seguenti casi:

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI.

Il formulario è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

  • i sistemi gestionali degli operatori;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

  • compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
  • emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
  • condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l’integrazione dei dati di loro competenza.

L’applicazione, che è disponibile anche per dispositivi mobili, permette la trasmissione al RENTRI:

  • della copia completa del FIR;
  • dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

Gestione del FIR digitale

Il FIR digitale viene aggiornato da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione, tramite i propri sistemi gestionali, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. 

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto. Inoltre, dovrà essere sottoscritto digitalmente anche da eventuali altri soggetti coinvolti nella fase di trasporto (p.es. nel caso di trasbordo).

Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

N.B.
La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario consente al produttore, nel caso di conferimento a soggetto autorizzato: di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per escludere la responsabilità del produttore per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e vale ai fini dell’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la verifica dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.
 

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