Le pratiche commerciali aggressive
Sono definite pratiche commerciali aggressive quelle che, nella fattispecie concreta e tenuto conto di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o ad un indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Per determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini di queste norme, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, la norma stabilisce che vanno presi in considerazione i seguenti elementi:
- i tempi, il luogo, la natura o la persistenza di questi comportamenti del professionista;
- il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la sua decisione relativa al prodotto;
- qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o di rivolgersi ad un altro professionista;
- qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Pratiche considerate in ogni caso aggressive.
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