Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Attività di agente di affari in mediazione

Legge 3 febbraio 1989, n. 39, decreto ministeriale DM 26.10.2011

Nozione secondo l'articolo 1754 Codice Civile:

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Esistono quattro tipi di attività di mediazione:

  • agenti immobiliari
  • agenti merceologici
  • agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili e aziende
  • agenti in servizi vari

Inizio dell'attività

Per poter iniziare l’attività di agente di affari in mediazione, le persone interessate devono dimostrare i requisiti attualmente prescritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in forma telematica mediante la cosiddetta "Segnalazione certificata di inizio attività di agente di affari in mediazione " (ai sensi del DM 26.10.2011) prima dell'effettivo inizio di tale attività.

L'attività di mediazione potrà essere esercitata a partire dalla data della presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività" al Registro delle imprese della territorialmente competente Camera di commercio. La Camera di commercio in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge per poter esercitare l'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, la persona interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

La dimostrazione dell'abilitazione abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio nazionale. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione è a titolo personale ed il mediatore abilitato non può delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività di mediazione a persone che non hanno dimostrato personalmente l'abilitazione al Registro delle imprese.

I requisiti di idoneità professionali e morali prescritti dalla legge 39/1989 per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti e dimostrati dal titolare, quando l'attività viene esercitata da impresa individuale, da tutti legali rappresentanti dell'impresa quando viene svolta da una società e, inoltre, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di mediazione per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato al Registro delle imprese tramite comunicazione telematica allegando la segnalazione certificata di inizio attività - "Modello Mediatori”.

Esercizio dell'attività da parte di soci collaboratori, dipendenti, collaboratori

Ai sensi della legge 39/1989, art. 3, la persona abilitata all'esercizio dell'attività degli agenti di affari in mediazione, non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione abilitato. Pertanto tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere agenti di affari in mediazione abilitati con apposita iscrizione al Registro delle imprese. Per attività di mediazione si intende (cfr. circolare ministeriale n. 15956 del 17 gennaio 2007) ogni attività utile o necessaria alla conclusione dell'affare, sono escluse solo le mere funzioni di segreteria e di amministrazione.

Il mediatore che si avvale della collaborazione di soggetti non abilitati all'esercizio di attività di mediazione soggiace alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, legge 39/1989 che possono comportare anche il divieto definitivo di poter esercitare l'attività. 

L'inizio dell'attività in forma non imprenditoriale come socio collaboratore, preposto ovvero collaboratore deve essere comunicato alla Camera di commercio tramite comunicazione telematica allegando la segnalazione certificata di inizio attività - "Modello Mediatori”.

Moduli/formulari

Devono essere depositati preliminarmente tramite comunicazione telematica presso il Registro delle imprese di questa Camera di Commercio, qualora vengano utilizzati, copia dei moduli o formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto (incarico di vendita, proposta d’acquisto ecc.), al fine di evitare sanzioni amministrative.

Termini del procedimento amministrativo

Effettuata la segnalazione si può iniziare immediatamente con l’esercizio dell’attività. La Camera di commercio ha 60 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l’effettivo possesso dei requisiti.

Responsabile del procedimento

Dott. Georg Tiefenbrunner, direttore dell’Ufficio qualifiche professionali e commercio estero

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Contatto

Orari d'apertura

LUN-MER: 8.30 - 12.15
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15