Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Cessazione dell’attività di mediazione e riavvio successivo

Tutti i requisiti per lo svolgimento delle attività di intermediazione prescritti per legge, comprese le qualifiche professionali, devono essere dimostrati al Registro delle imprese ogni volta che l’attività di mediazione viene nuovamente iniziata.

Di conseguenza, gli agenti di affari in mediazione attivi che cessano la loro attività e la cancellano dal Registro delle imprese, in caso di un'eventuale successivo nuovo inizio dell’attività devono dimostrare nuovamente tutti i requisiti prescritti.

Attualmente il requisito professionale può essere dimostrato esclusivamente nei seguenti modi:

  • possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, del corso di preparazione specifico e del superamento dell'esame di abilitazione specifico (legge 39/1989);
  • iscrizione come persona fisica inattiva (agente di affari in mediazione) nel Repertorio economico e amministrativo (R.E.A.) del Registro delle imprese (decreto ministeriale 26.10.10.2011).

Per quanto riguarda l'iscrizione come persona fisica inattiva nel R.E.A. per mantenere la propria qualifica professionale di agente di affari in mediazione, l'art. 8 del decreto ministeriale 26.10.2011 prevede che le persone interessate nel termine di 90 giorni (termine perentorio) dopo la cessazione dell'attività possono iscriversi con apposita comunicazione telematica al Registro delle imprese come persona fisica inattiva nel R.E.A. per salvarsi la propria qualifica professionale di agente di affari in mediazione.

NB: le persone che avevano iniziato l'attività di mediazione sull’unica base del titolo di studio, dopo un'eventuale cessazione dell'attività di agente di affari in mediazione e cancellazione dal Registro delle imprese, non possono più far valere tale requisito come qualifica professionale per poter iniziare successivamente l'attività di agente di affari in mediazione, ma hanno unicamente la possibilità di iscriversi tempestivamente nel R.E.A. come persona fisica inattiva e di far valere tale iscrizione per un successivo inizio dell'attività. Nel caso in cui entro 90 giorni non viene fatta l'iscrizione al R.E.A come persona fisica inattiva, per poter iniziare nuovamente l'attività di mediazione devono essere dimostrati i requisiti attualmente in vigore: diploma di scuola secondaria di secondo grado, corso di preparazione specifico e superamento dell’esame di abilitazione per agenti di affari in mediazione.

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