Riconoscimento del titolo di studio conseguito in un altro stato
I titoli di studio conseguiti in un altro Stato (UE e non UE) devono essere riconosciuti, poiché non hanno valore legale in Italia.
Esistono due modi per ottenere tale riconoscimento:
- Riconoscimento mediante la dichiarazione di equivalenza (“giudizio di riconoscimento finalizzato“ – Art. 12 co. 1 e 2 legge n. 29/2006) del titolo di studio estero: In questo caso, il diploma è equiparato solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta (esame di agenti di affari in mediazione).
Competente per la dichiarazione di equivalenza è esclusivamente il Ministero dell’Istruzione e merito – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione. Il modulo di domanda interamente compilato (disponibile sul sito web del Ministero), assieme a tutti i documenti necessari elencati nel modulo stesso, deve essere inviato a questo ufficio camerale, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero. La domanda può anche essere presentata direttamente al Ministero dalle persone interessate. - Riconoscimento mediante dichiarazione di equipollenza („giudizio di riconoscimento academico“ – Art. 38 Decreto Legislativo 165/2001): In questo caso, il titolo di studio viene dichiarato equivalente a un determinato titolo di studio italiano, conferendo al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore giuridico di un titolo di studio del sistema italiano.
Per ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi scolastici (diploma di scuola superiore), è necessario che i cittadini dell'Unione Europea (anche i cittadini dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein), nonché i cittadini della Svizzera o di San Marino) in possesso di un titolo di studio estero presentino una domanda corrispondente alla Direzione dell'Istruzione tedesca, italiana o ladina. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.
Per i titoli accademici la domanda di riconoscimento (l’equipollenza) deve essere presentata ad un'università italiana competente. Sia i cittadini UE sia gli extra-UE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Sono state utili queste informazioni?