Provvigione per la mediazione
L‘articolo 1755, codice civile stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità (nella Provincia di Bolzano non esistono usi che determinano la misura delle provvigioni).
La legge 39/1989 che regola l’attività di mediazione, art. 6 in versione vigente , precisa che hanno diritto alla provvigione soltanto i mediatori abilitati iscritti nel Registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 39/1989 chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere mediatore abilitato e iscritto nel Registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 7.500 e Euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
L’art. 6 predetto prevede inoltre che la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalla Giunta camerale. Per questo caso specifico la Giunta camerale ha già fissato con apposita deliberazione le varie tariffe (PDF 56 KB).
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