Attività di facchinaggio, movimentazione merci

Legge n. 57 del 05.03.2001, art. 17 e D.M. n. 221 del 30.06.2003

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti,  una delle seguenti attività, come di seguito indicate:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Solo qualora l'attività dell'impresa (rientrante nella lettera b) del DECRETO 30 giugno 2003, n. 221) si ponga quale preliminare e complementare all'attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla normativa in questione.

Qualora, inoltre, oggetto principale dell'impresa sia:

  • la spedizione,
  • il trasloco,
  • la logistica,
  • il trasporto espresso,

e l'attività di facchinaggio, qualora svolta, sia solo strumentale alla prima, all'impresa non potrà essere applicata la normativa in questione.

Confronta: Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 548552 del 9 marzo 2004.

N.B. Ai sensi del decreto legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di facchinaggio non servono più i requisiti tecnico-professionali né nominare un responsabile tecnico.

Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.

Modulistica

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Orari d'apertura

LUN-MER: 8.30 - 12.15
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15