Consumo di energia
Etichettatura energetica
Per facilitare l'individuazione di apparecchi domestici efficienti relativamente al consumo di energia, la Comunità europea ha uniformato l'etichettatura e le informazioni da fornire all'acquirente.
L'informazione della clientela avviene attraverso
- una scheda e
- un' etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing oppure proposto all'utilizzatore finale.
La composizione dell'etichettatura energetica varia a seconda della tipologia di prodotto ed è obbligatoria qualora prevista nella direttiva.
(La direttiva 92/75/CEE, recepita in Italia mediante il DPR 107 del 1998, è abrogata dalla direttiva 2010/30/CE a partire dal 20.06.2011.)
Direttive
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
(direttiva 94/2/CE recepita tramite DM 2 aprile 1998 modificato da DM 21 settembre 2005 a seguito della direttiva 2003/66/CE)
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lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
(direttiva 95/12/CE - lavatrici;
direttiva 95/13/CE - asciugabiancheria;
direttiva 96/60/CE - lavasciuga - recepite tramite DM 7 ottobre 1998) -
lavastoviglie;
(direttiva 97/17/CE recepita tramite DM 10 novembre 1999) -
forni elettrici;
(direttiva 2002/40/CE recepita mediante DM 2 gennaio 2003) -
scalda-acqua e serbatoi di acqua calda;
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fonti di illuminazioni;
(direttiva 98/11/CE recepita tramite DM 10 luglio 2001) -
condizionatori d'aria.
(direttiva 2002/31/CE recepita tramite DM 2 gennaio 2003)
-
Fornitore
Definizione - per fornitore si intende:
- il fabbricante o
- il suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea oppure
- il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario
Obblighi del fornitore
- Il fornitore appronta una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:
- la descrizione generale del prodotto;
- i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;
le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relativamente a modelli analoghi, qualora taluni dei valori siano stati individuati con riferimento agli stessi modelli. È analogo un modello che differisce dal prodotto per elementi non essenziali alla determinazione del consumo di energia e degli altri dati complementari.
- Il fornitore conserva tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare del prodotto e la esibisce su richiesta dell'autorità competente.
- Il fornitore che immette sul mercato gli apparecchi citati assicura prontamente al distributore la provvista gratuita di etichette conformi.
- Il fornitore correda il prodotto della relativa scheda informativa che deve riportare anche le informazioni contenute nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi destinati al consumatore. In mancanza di opuscoli illustrativi, la scheda è acclusa alla documentazione che deve essere fornita con l'apparecchio.
L'autorità preposta alla vigilanza può richiedere al fornitore, con provvedimento motivato, di comprovare l'esattezza delle informazioni qualora sussistano motivi di dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.
La responsabilità, per colpa o dolo, dell'esattezza delle informazioni contenute sulle etichette e nelle schede è attribuita al fornitore.
Distributore
Definizione - per distributore si intende:
- qualsiasi dettagliante o
- qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali
Obblighi del distributore
- La responsabilità, per colpa o dolo, di
- corredare gli apparecchi citati della scheda redatta in lingua italiana e,
- qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile,
è attribuita al distributore.
- Qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere subito visione degli apparecchi stessi, il distributore è tenuto a garantire che al potenziale contraente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima di acquistare l'apparecchio.
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