Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Mettere sul mercato

Obblighi del produttore

  • immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
  • fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi;
  • adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.  Le misure comprendono:
    • l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;  
    • i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.  
    • il ritiro, il richiamo e l'informazione al consumatore su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
  • inoltre sono da osservare, se applicabili, le disposizioni sulla marcatura CE.

Ruolo del distributore

Per distributore si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare, è tenuto a:

  • Non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  •  partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;  
  •  collaborare alle azioni intraprese di cui sopra, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
  •  Inoltre, è opportuno
    • informarsi se al prodotto si applica la marcatura CE,
    • verificare la presenza del simbolo della marcatura e
    • richiedere la dichiarazione di conformità dal produttore o, qualora questo non sia stabilito nel UE, dall' importatore.

Obblighi comuni ai produttori e distributori

Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza,

  • informano immediatamente le amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Regolazione Mercato)
  • precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
    • elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;  
    • una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
    • tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
    • una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

Le segnalazioni su prodotti con rischio grave tramite il sistema d'informazione RAPEX sono pubblicate sul portale internet della commissione europea su base settimanale.

Inquadramento dei prodotti

Gli imprenditori che immettono prodotti sul mercato dell'UE devono ricercare le fonti legislative e gli standard che a questi si applicano. Per facilitare questa classificazione, il Servizio Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Bolzano ha creato una tabella semplice e non esaustiva come modello. L'esempio è basato su una giacca. A seconda della destinazione d’uso che il produttore vuole conferire al prodotto si applicano diverse fonti di diritto:

Prodotto Prodotti per i quali è richiesta la  Marcatura CE Prodotti a cui si applica la sicurezza generale dei prodotti Informazioni minime Disposizioni specifiche per categorie di prodotti
esempio giacca (abito)   Sicurezza chimica X Regolamento sui tessili
esempio giacca (abbigliamento per bambini)   Norme tecniche: BS 9707, EN 14682 X Regolamento sui tessili
esempio giacca (abbigliamento protettivo) Regolamento sui dispositivi di protezione individuale   X  
esempio prodotto cosmetico       Regolamento sui prodotti cosmetici
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