Informazioni precontrattuali
Prima di stipulare un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, salvo che tali informazioni non siano già apparenti dal contesto:
- le caratteristiche principali dei beni o servizi;
- l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui é stabilito e il numero di telefono;
- il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- il richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
- la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o é un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
- se applicabile, la funzionalità del contenuto o servizio digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
- qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto o servizio digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
Per tali contratti si possono prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale.
Gli obblighi di informazioni precontrattuali si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
Gli obblighi di informazione precontrattuali non si applicano ai contratti che
- implicano transazioni quotidiane e che
- sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
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