Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Informazioni precontrattuali in contratti a distanza e fuori dei locali commerciali

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

  1. le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
  2. l'identità del professionista; 
  3. l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; 
  4. se diverso dall'indirizzo fornito in conformità del punto 3, l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
  5. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; 
  6. il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  7. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  8. in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, nonché il modulo tipo di recesso;
  9. se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; 
  10. che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato esplicitamente la seguente richiesta, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli
    • per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali: che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso ( per questo tipo di contratto la richiesta deve essere fatta su un supporto durevole), 
    • per i contratti a distanza: che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento inizi durante i periodo di recesso;
  11. se il diritto di recesso è escluso, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
  12. un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
  13. se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
  14. l'esistenza di codici di condotta pertinenti, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
  15. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
  16. se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  17. se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
  18. se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
  19. qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali e del contenuto o servizio digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
  20. se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. 

Gli obblighi di informazione precontrattuali si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

 

Per i contratti conclusi nei mercati online (articolo 49-bis, Cod. Cons.) si aggiungono obblighi di informazione supplementari specifici. È previsto infatti che il fornitore del mercato online debba indicare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

  • informazioni generali sui principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e sull'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
  • se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali è un professionista o meno, sulla base di quanto tale soggetto ha dichiarato al fornitore del mercato online;
  • nel caso in cui il terzo non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto UE;
  • se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo e il fornitore del mercato online;

 

Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

Le informazioni di cui sopra ai punti 8., 9. e 10. possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al sopra ai punti 8., 9. e 10. se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

Le informazioni sopra elencate formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui sopra al punto 5., o sui costi della restituzione dei beni di cui al punto 9., il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni precontrattuali sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti

  • nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e
  • nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno),

e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

In caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

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