Marchio di identificazione
Responsabilità
I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso, oltre al titolo, il marchio di identificazione.
È vietato l’uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti (articolo 2, Decreto Legislativo 251/99).
Il marchio di identificazione è assegnato su richiesta ai produttori, importatori e venditori di metalli preziosi dalla camera di commercio territorialmente competente, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio.
Rinnovo annuale della concessione
La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento sarà applicata l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l’anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d’identificazione, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza (articolo 7, Decreto Legislativo 251/99).
Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività (articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02):
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
In riferimento al punto b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo preziosi. La concessione è subordinata all’accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell’azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.
La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso o le "Token USB" per le marcatrici laser. Le matrici vengono depositate presso la camera di commercio. Sulla base di tali matrici la stessa camera di commercio, su richiesta del assegnatario del marchio, provvede alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, i quali vengono muniti inoltre dello speciale bollo che garantisce l’autenticità dei punzoni. I punzoni del marchio di identificazione possono essere ordinati nelle quattro grandezze legali, il "Token USB" per la marcatrice laser dispone di cinque grandezze legali.
Smarrimento di punzoni del marchio di identificazione
Lo smarrimento ed il furto di punzoni del marchio di identificazione o del "Token USB" per la marcatrice laser deve essere denunciato entro 48 ore all’ufficio metrico della Camera di commercio. Qui potete scaricare il relativo modulo di denuncia di smarrimento.
Punzoni usurati
I punzoni del marchio di identificazione usurati, che non garantiscono una marchiatura regolare e leggibile, devono anche essere restituiti all’ufficio metrico della Camere di commercio.
Diritti di saggio e marchio
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