Importazione - esportazione
Marchiatura degli oggetti in metallo prezioso
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione (articolo 4, decreto legislativo 251/1999).
Importazione
Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE
Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio italiano, sono esentati dall’obbligo di recare il marchio di identificazione dell’importatore a condizione che rechino l’indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest’ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione italiano e comprensibile per il consumatore finale (articolo 5.1, decreto legislativo 251/1999).
Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati fuori dallo spazio UE o SEE
Gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio italiano, devono essere a titolo legale, recarne l’indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell’importatore italiano (articolo 5.2, decreto legislativo 251/1999). L’applicazione del marchio di identificazione da parte dell’importatore italiano non è necessario soltanto nel caso in cui esiste un accordo di mutuo riconoscimento tra l’Italia ed il paese estero non appartenente all’UE o allo SEE (per esempio Svizzera; vedasi articolo 5.3, decreto legislativo 251/1999).
Tabella di comparazione per i titoli e marchi riportati su oggetti importati
Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana, deve esporre in maniera chiara una tabella di comparazione (articolo 5.4 del decreto legislativo 251/1999, articolo 4.7 del decreto del Presidente della Repubblica 150/2020 e allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 150/2002 ).
Esportazione
È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla norma italiana sia ai fini dell’esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese (articolo 6, decreto legislativo 251/1999).
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