Bevande spiritose
Secondo il Regolamento (UE) n. 2019/787, le “bevande spiritose” sono definite come prodotti ottenuti tramite:
- Distillazione di materie prime fermentate (cereali, frutta, vino, ecc.);
- Aggiunta eventuale di aromi o ingredienti consentiti;
- Titolo alcolometrico minimo di 15 % vol, che varia a seconda della categoria (es. vodka ≥ 37,5%, whisky ≥ 40%, liquori ≥ 15%)
Il regolamento nell' Allegato I elenca inoltre le 44 categorie autorizzate nell’UE di bevande spiritose, come rum, whisky, gin, vodka, brandy e liquori, con criteri di produzione, designazione, presentazione e origine molto dettagliati.
Il regolamento definisce inoltre le condizioni alle quali le denominazioni legali ammesse per ciascuna categoria o indicazione geografica possono essere utilizzate quando le bevande spiritose sono combinate con altri prodotti alimentari.
La Commissione ha recentemente pubblicato orientamenti sull'etichettatura delle bevande spiritose, che illustrano tutte le norme che gli operatori del settore alimentare devono rispettare per informare correttamente i consumatori in merito al contenuto di un prodotto classificato come bevanda spiritosa o contenente una bevanda di questo tipo.
Indicazioni obbligatorie in etichetta
- Le bevande spiritose vendute nell’UE devono riportare alcune informazioni obbligatorie per tutela del consumatore:
- denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche (ad esempio “Whisky”, “Rum”);
- titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.;
- Volume nominale della confezione;
- nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo;
- sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’indirizzo dell’OSA responsabile;
- sostanze allergizzanti, se presenti;
- ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione;
- luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
- lotto di produzione;
- indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio;
- informazioni per lo smaltimento degli imballaggi.
Per alcune bevande, come quelle a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP), l’etichetta deve rispettare anche le norme aggiuntive relative all’uso del nome geografico e dei metodi tradizionali di produzione.
Di seguito alcuni esempi di denominazioni locali registrate e protette in tutta l'UE:
- Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige
- Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige
- Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige
- Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige
- Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige
- Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige
- Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige
- Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige
- Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige
Le norme applicabili in materia di indicazioni geografiche nel settore dei superalcolici sono stabilite nel regolamento (UE) 2019/787, come nel Regolamento (UE) 2024/1143 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione.
Fonti legali
- Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose
- Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione. per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche
- D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231
- D.M. n. 360 del 28.09.2022 recante le linee guida per l'etichettatura degli imballaggi
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