Stabilimento
Il decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, in vigore dal 22 Ottobre 2017, introduce l’obbligo di indicare in etichetta l’indirizzo della sede dello stabilimento in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione. Invece, nel caso in cui il confezionamento avvenga in uno stabilimento diverso, l’indirizzo da riportare è quello dello stabilimento di confezionamento.
Queste disposizioni nazionali non si applicano ai prodotti alimentari la cui fabbricazione o il cui imballaggio sono effettuati in:
- Altri Stati membri dell'UE
- Turchia
- Stati EFTA con ratifica dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
N.B. La Svizzera non ha ratificato l’accordo.