Alcole denaturato
Per le aziende alimentari che producono bevande spiritose, la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli prot. 131130 / RU del 30 aprile 2020 (cfr. allegato di cui sopra) prevede che le ditte possano denaturare l’alcole etilico e porre in vendita il prodotto con la denominazione Alcole denaturato. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della suddetta Determinazione, i documenti di circolazione devono riportare la dizione “Alcole denaturato utilizzato come prodotto disinfettante per emergenza COVID 19 – formula (I, II o III) della determinazione prot. 131130 del 30/04/2020”. Il prodotto finale deve rispettare i Reg. EU 1907/2006 (REACH) e EU 1272/2008 (CLP).
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