Indicazione del prezzo per unità di misura
Con l'abolizione dei contenuti nominali della maggior parte dei preimballaggi si è reso necessario, per un confronto dei prezzi della stessa tipologia di prodotti in modo agevole da parte del consumatore, di indicare oltre al prezzo di vendita anche il prezzo per unità di misura.
I prezzi dovranno pertanto essere indicati usando i simboli previsti dalla normativa vigente per l'indicazione dell'euro e dell'unità di misura.
Le unità di misura utilizzate devono essere esclusivamente quelle indicate dal sistema internazionale (SI) con validità a livello mondiale, sistema internazionale definito nella direttiva CEE 80/181 e riportato nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 802 del 12 agosto 1982.
Alcuni esempi per la corretta scrittura delle unità di misura sono riportati nella sezione "Unità di misura legali".
Nella maggior parte dei casi la scrittura scorretta consiste nella scrittura dell'abbreviazione del kilogrammo, spesso indicato erroneamente con KG:
Il "K" indica però una unità di misura termodinamica, il Kelvin, mentre il "G" indica un multiplo, il Giga, un miliardo. La scrittura corretta sarebbe kg, il "k" per indicare il multiplo di 1.000, il "g" per indicare il grammo, come definito dalla legge.
Tutti i simboli (valute e unità di misura) devono seguire la cifra e non precederla. L'indicazione € andrebbe pertanto posto dopo l'importo indicato di 8,31 o 3,99 e separato da uno spazio (8,31 € o 3,99 €).
In questo caso il "G" indica Giga, multiplo di un miliardo. Inoltre il punto non è previsto dalla normativa.
Tutti i simboli (valute e unità di misura) devono seguire la cifra e non precederla. L'indicazione del grammo andrebbe pertanto posto dopo la cifra 480 e separato da uno spazio (480 g).
Una scrittura errata comporta la violazione amministrativa delle norme del D.P.R. che prevede una sanzione amministrativa da 258,00 € a 774,00 €.
Unità di misura legali maggiormente usate ed indicazione del prezzo per unità di misura:
Grandezza |
Unità |
|
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura: |
|
Esempio di indicazione dei prezzi su etichetta o cartello: |
|
Nome |
Simbolo |
|
|
|||
Lunghezza |
metro |
m |
|
18,76 €/m |
|
Sugo al tonno “ROSSI”, 200 g |
Massa |
kilogrammo |
kg |
|
24,37 €/kg |
|
4,90 EUR |
Volume |
litro |
l oppure L |
|
24,37 €/l o 24,37 €/L |
|
24,50 EUR/kg |
Calcolo del prezzo per unità di misura:
Contenuto netto sgocciolato: 238 g |
prezzo di vendita: 5,80 € |
equazione: 5,80 € ÷ 238 g × 1000 = 24,37 €/kg |
Contenuto netto: 33 cl |
prezzo di vendita: 4,60 € |
equazione: 4,60 € ÷ 33 cl × 100 = 13,94 €/l |
Riepilogo delle norme e articoli più importanti:
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma settore commercio, a norma art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59)
Art. 14 - Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
Art. 22 - Sanzioni e revoca
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli …14 ... del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 € a 3098,00 €.
DECRETO LEGISLATIVO 6.09.2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29.07.2003, n. 229 – Direttiva Europea 98/6/CE)
Art. 9 - Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
...
Art. 11 - Divieti di commercializzazione
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli ... 9 del presente capo.
Art. 12 - Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516,00 euro a 25 823,00 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
Art. 13. Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
...
Art. 14 - Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato
Art. 15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16 - Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 17 - Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/181, relativa alle unità di misura)
Art. 1.
Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I del allegato al presente decreto. (nota: vedi tabella a fondo pagina)
Per indicare le unità di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell’allegato.
Art. 2.
Le prescrizioni di cui all’articolo precedente si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.
Art. 4.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 258,00 € a 774,00 €.
Sono state utili queste informazioni?