Origine della semola di grano duro nella pasta
Tali disposizioni si applicano alle paste alimentari di grano duro descritte negli articoli n. 6, 7, 8 del D.P.R. n. 187 del 9 Febbraio 2001 che sono:
- Pasta di semola di grano duro
- Pasta di semolato di grano duro
- Pasta di semola integrale di grano duro
- Paste speciali
- Pasta all’uovo
Il decreto MIPAAF del 26 Luglio 2017 fornisce le indicazioni per l’indicazione di provenienza del grano utilizzato per produrre la pasta. Sull’etichetta della pasta è necessario indicare:
- “paese di coltivazione del grano”
- “paese di molitura”
- Nel caso in cui si usino miscele o grani duri/semole coltivati e macinati in paesi diversi è possibile ricorrere alle diciture “UE”, “Non UE”, “UE e non UE” a seconda dell’origine.
- Nel caso in cui in una miscela, almeno il 50% del grano sia stato coltivato in un singolo paese, si può usare la dicitura: “nome del paese e altri paesi (UE/non UE/UE e non UE)” a seconda dell’origine.
Fanno eccezione paste
- Fabbricate o commercializzate in altri paesi UE o paesi terzi;
- destinati all’esportazione;
- paste alimentari fresche e stabilizzate (DPR 187/2001, art 9) e tutte le paste alimentari che non rispondono ai requisiti elencati negli articoli 6, 7 e 8 del DPR 187/2001 che possono essere vendute solo in paesi esteri e non in Italia.
Sono state utili queste informazioni?