Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Origine del latte e del latte usato come ingrediente

Il decreto Mipaaf del 9 dicembre 2016 introduce gli obblighi di etichettatura per il latte e i suoi derivati.

Per tutti i tipi di latte e i prodotti caseari quali: crema di latte (concentrata e non), latticello, yogurt, kefir, siero di latte, burro, creme spalmabili, formaggi latticini, cagliate, latte sterilizzato a lunga conservazione e UHT a lunga conservazione; vanno riportate in etichetta le seguenti informazioni:

  • “Paese di mungitura”: nome del paese nel quale il latte è stato munto
  • “Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato munto o trasformato.

Quando il paese in cui sono avvenuti i processi di mungitura, condizionamento o trasformazione sia lo stesso è possibile usare la dicitura: “origine del latte”: nome del paese.
Nel caso in cui le operazioni avvengano in più Paesi membri dell’Unione europea si usano le diciture:

  • “Latte di paesi UE” per l’operazione di mungitura.
  • “Latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per le operazioni di condizionamento o trasformazione.

Se invece le operazioni avvengono in più paesi situati all’esterno dell’Unione europea si usano le diciture:

  • “Latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura.
  • “Latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per le operazioni di condizionamento o trasformazione.

Tale normativa non si applica a prodotti DOP e IGP e al latte fresco per i quali rimane in vigore la normativa precedente al decreto del 9 dicembre 2016.

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