Misure di urgenza da parte della Commissione europea
Secondo la direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, se la Commissione viene a conoscenza che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, può, a determinate condizioni, adottare una decisione la quale imponga agli Stati membri di adottare misure volte a
- richiedere l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato;
- sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;
- vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure di necessarie a garantire l’osservanza del divieto, oppure
- ordinare o organizzare il suo ritiro e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati;
- ordinare o coordinare il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune.
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