Obblighi e diritto di regresso del venditore
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
Il bene non è conforme quando
- non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- quando non è conforme alla descrizione o al campione o modello presentato dal venditore;
- quando non presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal venditore;
- quando non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al punto 3 quando:
- non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
- la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
- la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
Il venditore deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore.
Se per i difetti denunciati dal consumatore é responsabile il produttore, oppure un precedente venditore oppure qualsiasi altro intermediario della medesima catena contrattuale distributiva, il venditore finale può agire in regresso nei confronti di questi soggetti, salvo patto contrario o rinuncia.
Questo diritto può essere fatto valere dal venditore finale entro un anno dall’avvenuta esecuzione della prestazione nei confronti del consumatore.
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